(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) comma 1: 1) sono sostituite le parole "nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale" con le parole "nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero"; 2) dopo la parola "realizzazione" e' aggiunta la parola "ampliamento"; 3) il numero "50" e' sostituito con il numero "10"; a) comma 2: 2) all'inizio del comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero"; 3) la parola "preveda" e' sostituita dalle parole "dispone di aree idonee e sufficienti"; 4) le parole "non destinate alle attivita' industriali e/o artigianali" sono sostituite con le parole "non aventi la stessa destinazione"; c) comma 3: 1) le parole "rispettivamente a 5 e 10 anni" sono sostituite con le parole "a 5 anni"; 2. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 e' introdotto il seguente art. 1-bis: "Art. 1-bis. La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente". 3. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 e' introdotto il seguente art. 1-ter: "Art. 1-ter. Le modalita' di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR e' espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari il 28 gennaio 1998 DISTASO