(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  1  della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
   a) comma 1:
    1) sono sostituite le parole "nel settore produttivo a  carattere
industriale  e  artigianale"  con le parole "nei settori industriale,
artigianale, agricolo, turistico e alberghiero";
    2)  dopo  la  parola  "realizzazione"  e'  aggiunta   la   parola
"ampliamento";
    3) il numero "50" e' sostituito con il numero "10";
   a) comma 2:
    2)  all'inizio  del  comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per
gli interventi nei  settori  industriale,  artigianale,  turistico  e
alberghiero";
    3)  la  parola  "preveda"  e' sostituita dalle parole "dispone di
aree idonee e sufficienti";
    4) le  parole  "non  destinate  alle  attivita'  industriali  e/o
artigianali"  sono  sostituite  con  le  parole "non aventi la stessa
destinazione";
   c) comma 3:
    1) le parole "rispettivamente a 5 e 10 anni" sono sostituite  con
le parole "a 5 anni";
  2.  Alla  legge  regionale 19 dicembre 1994, n. 34 e' introdotto il
seguente art. 1-bis:
  "Art. 1-bis. La presente legge non deroga alle norme in materia  di
vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente".
  3.  Alla  legge  regionale 19 dicembre 1994, n. 34 e' introdotto il
seguente art. 1-ter:
  "Art. 1-ter. Le modalita'  di  approvazione  dei  piani  regolatori
generali  stabilite  dalla  legge  regionale  4 luglio 1994, n. 24 si
applicano a tutti i  piani  che  alla  data  di  pubblicazione  della
presente  legge  risultano giacenti presso il Settore urbanistico, in
attesa  del  parere  del  Comitato  urbanistico  regionale.  Per  gli
strumenti  esecutivi  il  parere vincolante del CUR e' espresso entro
novanta  giorni;  decorso  inutilmente  tale   termine,   il   Comune
interessato  promuove,  ai  sensi  dell'art.  14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo  scopo  di  definire  il
procedimento di approvazione".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari il 28 gennaio 1998
                               DISTASO